Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (di seguito FGD o anche Fondo) è un consorzio di diritto privato riconosciuto dalla legge. Esso opera quale sistema di protezione dei risparmiatori nel caso di eventuali crisi di una banca consorziata, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 (con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/49/UE, denominata anche «DGSD», che ha istituito un quadro normativo armonizzato a livello europeo in materia di garanzia dei depositi bancari).
Nel caso di chiusura dell’attività (denominata formalmente “Liquidazione Coatta Amministrativa” o, in breve, di seguito LCA) di una Banca di Credito Cooperativo / Cassa Rurale (BCC / CR), il Fondo interviene rimborsando i depositanti della banca liquidata secondo alcune regole fondamentali, di seguito riassunte.
Gli strumenti di deposito ammessi al rimborso sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
L’importo massimo oggetto di rimborso è di norma pari a € 100.000 per ciascun depositante, fatti salvi alcuni casi specifici, di cui si dirà più avanti, nei quali il rimborso può essere anche di ammontare più elevato.
A titolo di esempio, se un depositante ha una disponibilità di € 65.000 e la sua banca viene sottoposta a LCA, il FGD procederà al rimborso dell’intero ammontare. Qualora, invece, la disponibilità complessiva fosse di € 123.000 il FGD procederebbe al rimborso di € 100.000. Ciò in quanto l’importo delle disponibilità del depositante è superiore al limite massimo rimborsabile (pari, come detto, a € 100.000).
Sono esclusi dal rimborso:
Il limite di € 100.000 non si applica – nei 9 mesi successivi al loro accredito o al momento in cui diventano disponibili – ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:
Le fattispecie in questione individuano i cosiddetti saldi temporanei elevati, ovvero gli importi derivanti da transazioni effettuate da persone fisiche cui è accordata una specifica protezione oltre i € 100.000 per un periodo di 9 mesi successivi al loro accredito o alla loro disponibilità, qualora relativi alle fattispecie sopra richiamate. Si tratta, in pratica, di eventi speciali della vita personale o lavorativa di un depositante. Ciò significa che un importo rilevante (anche superiore ai 100.000 euro) che, ad esempio, transiti su un conto corrente, quale l’incasso dalla vendita di un immobile o quale l’accredito del TFR per effetto dello scioglimento del rapporto di lavoro, è protetto nei 9 mesi successivi al suo accredito presso la banca liquidata.
In questi casi, il rimborso da parte del FGD, anche in misura eccedente i 100.000 euro, è differito nel tempo ed è effettuato - questa volta su richiesta del cliente e previa verifica dei requisiti da parte del FGD - entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della LCA della banca.
Se un depositante protetto è sottoposto a procedimento penale, oppure a misura di prevenzione, oppure a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il FGD può sospendere i pagamenti di rimborso a favore del depositante (fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione).
Il FGD può inoltre differire il rimborso ai depositanti che ne abbiano diritto nei seguenti casi:
In particolare, con riguardo ai “conti dormienti”, il FGD può rimborsare il depositante titolare degli stessi entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della LCA della banca. Il FGD non è tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del titolare del conto dormiente se il valore del deposito in questione è inferiore ai costi amministrativi che il FGD stesso dovrebbe sostenere per rimborsarlo. L’importo al di sotto del quale il “conto dormiente” non è comunque rimborsato è stabilito in € 100. Se tuttavia il titolare del “conto dormiente” dispone di altre disponibilità rimborsabili presso la banca in LCA, l’importo del suddetto conto viene comunque cumulato ai fini del calcolo del limite complessivo
Il limite di 100.000 euro è calcolato per ciascun depositante, per singola banca. Nel caso un depositante detenga presso la banca sottoposta a LCA due o più forme di deposito ammesse al rimborso, tutti i depositi in questione sono sommati per determinare il livello di protezione applicato al singolo depositante.
Esempio: se un depositante detiene presso la stessa banca un conto di deposito di € 90.000 ed un conto corrente di € 20.000, gli saranno rimborsati solo € 100.000.
Nel caso di conti correnti congiunti, si applica a ciascun depositante cointestatario il limite di protezione pari a € 100.000, dividendo (ai fini del calcolo del limite) l’importo del deposito in base alle quote spettanti a ciascuno di essi, tali quote verranno poi sommate, per ciascuno dei titolari, ad eventuali altri depositi individuali dai medesimi detenuti presso la stessa banca; si riportano di seguito alcuni esempi:
Esempio 1 – Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 100.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 50.000 euro.
Esempio 2 – Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 300.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 100.000 euro.
Esempio 3 – Il cliente A intrattiene 2 conti presso una banca, uno personale con saldo di 80.000 euro e uno cointestato con il coniuge (cliente B) con saldo di 120.000 euro. Il cliente A vanterà un credito di 140.000 euro (80.000 + 60.000), mentre il cliente B avrà un credito di 60.000 euro. In caso di liquidazione coatta della Banca, il cliente A sarà rimborsato per 100.000 euro e il cliente B per 60.000 euro.
Ai fini del calcolo del limite di protezione dei € 100.000 da applicare a ciascun depositante protetto:
Nel caso in cui un depositante sia anche titolare presso la stessa Banca di giacenze riferibili alle attività della propria impresa individuale, esse si cumulano ai fini del calcolo del limite di protezione massimo pari a € 100.000.
Gli assegni circolari sono ammissibili al rimborso chiunque sia il portatore, il quale deve rivolgersi al liquidatore e così ottenere il rimborso dal FGD fino a € 100.000.
La banca mette gratuitamente a disposizione di tutti i clienti un documento contenente le informazioni generali necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela.
Il depositante ha diritto di ricevere il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti», di cui all’Allegato 1 della Direttiva 2014/19/UE, che gli deve essere consegnato dalla banca, opportunamente compilato, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che sia vincolato da un’offerta. Tale modulo contiene le informazioni principali, utili al depositante per conoscere i limiti di protezione applicati ai depositi, le modalità del rimborso e i contatti/recapiti per eventuali approfondimenti.
Nelle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai contratti di deposito (rendiconto/estratto conto periodico) ciascuna banca conferma che il deposito è ammesso al rimborso e, almeno una volta l’anno, fornisce al depositante una versione aggiornata del modulo richiamato.
In caso di fusione della propria banca con altra operante sul mercato (o operazioni similari), se un depositante detiene uno o più depositi ammessi al rimborso anche presso l’altra banca coinvolta nell’operazione di fusione, tutti i depositi in questione sono sommati per determinare il livello di protezione. Pertanto, nel caso di fusione tra la banca A e la banca B, se un depositante detiene presso la banca A un conto corrente con saldo 70.000 euro e presso la banca B un conto di deposito di 50.000 euro, per effetto del cumulo il depositante vanterà un credito di 120.000 euro; dunque per effetto della fusione il credito del depositante supererebbe il limite massimo di tutela dei 100.000 euro e, in caso di successiva liquidazione coatta della Banca, il cliente sarebbe rimborsato solo fino a tale importo. In tal caso, ferma restando la possibilità per il depositante di rimodulare d’intesa con la banca l’allocazione dei propri risparmi in base alle opportunità esistenti ed in modo coerente con il proprio profilo di rischio, al depositante stesso è concesso un termine di 3 mesi dalla data di efficacia della fusione per ritirare o trasferire l’eventuale quota dei propri depositi divenuta eccedente i 100.000 euro per effetto della fusione, presso un altro ente creditizio, senza incorrere in alcuna penalità e conservando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati.
Per ulteriori approfondimenti si invita a scaricare i documenti presenti nella sezione "Riferimenti normativi" ed in particolare: