[]
Riconoscimento utente
Hai perso la password?

Domande frequenti

Cosa è il Fondo di Garanzia dei Depositanti (FGD)?


Il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (di seguito FGD o anche Fondo) è un consorzio di diritto privato riconosciuto dalla legge. Esso opera quale sistema di protezione dei risparmiatori nel caso di eventuali crisi di una banca consorziata, nel rispetto del Decreto Legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 (con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva 2014/49/UE, denominata anche «DGSD», che ha istituito un quadro normativo armonizzato a livello europeo in materia di garanzia dei depositi bancari).

Quando interviene?


Nel caso di chiusura dell’attività (denominata formalmente “Liquidazione Coatta Amministrativa” o, in breve, di seguito LCA) di una Banca di Credito Cooperativo / Cassa Rurale (BCC / CR), il Fondo interviene rimborsando i depositanti della banca liquidata secondo alcune regole fondamentali, di seguito riassunte.

Quali depositi vengono rimborsati e per quale ammontare ?


Gli strumenti di deposito ammessi al rimborso sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:

  • conti correnti;
  • conti di deposito;
  • depositi al risparmio;
  • certificati di deposito (purché non rappresentati da valori mobiliari emessi in serie);
  • assegni circolari.

L’importo massimo oggetto di rimborso è di norma pari a € 100.000 per ciascun depositante, fatti salvi alcuni casi specifici, di cui si dirà più avanti, nei quali il rimborso può essere anche di ammontare più elevato.

A titolo di esempio, se un depositante ha una disponibilità di € 65.000 e la sua banca viene sottoposta a LCA, il FGD procederà al rimborso dell’intero ammontare. Qualora, invece, la disponibilità complessiva fosse di € 123.000 il FGD procederebbe al rimborso di € 100.000. Ciò in quanto l’importo delle disponibilità del depositante è superiore al limite massimo rimborsabile (pari, come detto, a € 100.000).

Come avviene il rimborso ed entro quanto tempo ?


Il rimborso a ciascun depositante è effettuato dal FGD a partire dal settimo giorno lavorativo dopo la data in cui si producono gli effetti della LCA della banca. Per ottenere il rimborso non è necessario che il depositante presenti alcuna richiesta al FGD. Il depositante potrà quindi recarsi direttamente presso uno qualsiasi degli sportelli indicati dal FGD, con comunicazione effettuata sia attraverso i siti web proprio e della banca in LCA, sia sulle principali testate a diffusione nazionale e locale. Infatti, il FGD provvede ad individuare per ciascun cliente della banca liquidata l’ammontare complessivo da rimborsare, a valere sull’insieme dei rapporti intrattenuti con la banca liquidata e mette a disposizione le somme a favore dei singoli depositanti aventi diritto. Una volta recatosi presso uno qualsiasi degli sportelli bancari indicati dal FGD, il depositante potrà richiedere il pagamento delle somme a lui spettanti: a) in contanti (entro il limite di 3.000 euro); b) tramite emissione di assegno circolare intestato al depositante stesso; c) mediante bonifico su conto corrente in essere presso altra banca.

Il diritto al rimborso per un depositante protetto si estingue decorsi 5 anni dalla data in cui si producono gli effetti della LCA della banca.

Il rimborso a ciascun depositante protetto è effettuato dal FGD in euro. Qualora il conto sia denominato in una valuta diversa dall’euro, il tasso di cambio utilizzato per la conversione è quello della data in cui si producono gli effetti del provvedimento di LCA.
 

Quali sono gli strumenti ed i soggetti esclusi dal rimborso ?


Sono esclusi dal rimborso:

  • depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, imprese di investimento, imprese di assicurazione e di riassicurazione, fondi comuni d’investimento (OICR), fondi pensione ed enti pubblici;
  • depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli artt. 648-bis (Riciclaggio) e 648-ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale;
  • depositi i cui titolari, al momento dell’avvio della procedura di LCA che interessa la banca, non risultino identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione antiriciclaggio e antiterrorismo;
  • azioni (ovvero partecipazioni o quote relative a fondi propri);
  • obbligazioni subordinate;
  • obbligazioni ordinarie (da segnalare che i clienti di ciascuna BCC aderente su base volontaria al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti, o anche in breve FGO, possono verificare sul sito web di quest’ultimo le forme e le modalità di protezione dal medesimo assicurate);
  • obbligazioni bancarie garantite (“covered bonds”, che sono di per sé già protette da una propria e specifica garanzia);
  • crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli (da notare, tuttavia, che nel caso specifico di operazioni “pronti contro termine”, il cliente risulta comunque garantito dal controvalore del titolo sottostante all’operazione, che corrisponde al ricavato dalla possibile vendita del titolo stesso sul mercato).

In quali casi il rimborso può eccedere il limite di 100.000 euro?


Il limite di € 100.000 non si applica – nei 9 mesi successivi al loro accredito o al momento in cui diventano disponibili – ai depositi di persone fisiche aventi ad oggetto importi derivanti da:

  • operazioni relative al trasferimento di immobili;
  • divorzio, pensionamento, scioglimento del rapporto di lavoro, invalidità o morte;
  • il pagamento di prestazioni assicurative, risarcimenti o indennizzi in relazione a danni per fatti considerati dalla legge come reati contro la persona o per ingiusta detenzione.

Le fattispecie in questione individuano i cosiddetti saldi temporanei elevati, ovvero gli importi derivanti da transazioni effettuate da persone fisiche cui è accordata una specifica protezione oltre i € 100.000 per un periodo di 9 mesi successivi al loro accredito o alla loro disponibilità, qualora relativi alle fattispecie sopra richiamate. Si tratta, in pratica, di eventi speciali della vita personale o lavorativa di un depositante. Ciò significa che un importo rilevante (anche superiore ai 100.000 euro) che, ad esempio, transiti su un conto corrente, quale l’incasso dalla vendita di un immobile o quale l’accredito del TFR per effetto dello scioglimento del rapporto di lavoro, è protetto nei 9 mesi successivi al suo accredito presso la banca liquidata.

In questi casi, il rimborso da parte del FGD, anche in misura eccedente i 100.000 euro, è differito nel tempo ed è effettuato - questa volta su richiesta del cliente e previa verifica dei requisiti da parte del FGD - entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della LCA della banca.

Vi sono altri casi in cui i tempi di rimborso si protraggono oltre i 7 giorni lavorativi?


Se un depositante protetto è sottoposto a procedimento penale, oppure a misura di prevenzione, oppure a provvedimenti di sequestro connessi con il riciclaggio di proventi di attività illecite, il FGD può sospendere i pagamenti di rimborso a favore del depositante (fino al passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento o assoluzione).

Il FGD può inoltre differire il rimborso ai depositanti che ne abbiano diritto nei seguenti casi: 

  •  vi è incertezza sul diritto del depositante titolare a ricevere il rimborso oppure il deposito è oggetto di una controversia giudiziale o stragiudiziale la cui definizione incide su tale diritto o sull’ammontare del rimborso (ad esempio in presenza di un finanziamento concesso al depositante per il quale la banca possa legittimamente richiederne l’immediata restituzione);
  • il deposito è soggetto a misure restrittive (imposte da uno Stato o da un’organizzazione internazionale);
  • non è stata effettuata sul deposito alcuna operazione nei 24 mesi precedenti la data in cui si producono gli effetti della LCA della banca (cosiddetto “conto dormiente”).

In particolare, con riguardo ai “conti dormienti”, il FGD può rimborsare il depositante titolare degli stessi entro 6 mesi dalla data in cui si producono gli effetti della LCA della banca. Il FGD non è tenuto ad effettuare alcun rimborso a favore del titolare del conto dormiente se il valore del deposito in questione è inferiore ai costi amministrativi che il FGD stesso dovrebbe sostenere per rimborsarlo. L’importo al di sotto del quale il “conto dormiente” non è comunque rimborsato è stabilito in € 100. Se tuttavia il titolare del “conto dormiente” dispone di altre disponibilità rimborsabili presso la banca in LCA, l’importo del suddetto conto viene comunque cumulato ai fini del calcolo del limite complessivo

Come si calcola il limite complessivo di 100.000 euro per depositante ?


Il limite di 100.000 euro è calcolato per ciascun depositante, per singola banca. Nel caso un depositante detenga presso la banca sottoposta a LCA due o più forme di deposito ammesse al rimborso, tutti i depositi in questione sono sommati per determinare il livello di protezione applicato al singolo depositante.

Esempio: se un depositante detiene presso la stessa banca un conto di deposito di € 90.000 ed un conto corrente di € 20.000, gli saranno rimborsati solo € 100.000.

Nel caso di conti correnti congiunti, si applica a ciascun depositante cointestatario il limite di protezione pari a € 100.000, dividendo (ai fini del calcolo del limite) l’importo del deposito in base alle quote spettanti a ciascuno di essi, tali quote verranno poi sommate, per ciascuno dei titolari, ad eventuali altri depositi individuali dai medesimi detenuti presso la stessa banca; si riportano di seguito alcuni esempi:

Esempio 1 – Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 100.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 50.000 euro.

Esempio 2 – Conto cointestato a 2 persone, con un saldo di 300.000 euro, in caso di liquidazione coatta della banca, a ciascun cointestatario verranno rimborsati 100.000 euro.

Esempio 3 – Il cliente A intrattiene 2 conti presso una banca, uno personale con saldo di 80.000 euro e uno cointestato con il coniuge (cliente B) con saldo di 120.000 euro. Il cliente A vanterà un credito di 140.000 euro (80.000 + 60.000), mentre il cliente B avrà un credito di 60.000 euro. In caso di liquidazione coatta della Banca, il cliente A sarà rimborsato per 100.000 euro e il cliente B per 60.000 euro.

Ai fini del calcolo del limite di protezione dei € 100.000 da applicare a ciascun depositante protetto:

  • i depositi di cui sono titolari due o più soggetti come partecipanti di un ente senza personalità giuridica sono trattati come se fossero detenuti da un unico depositante;
  • si tiene conto della compensazione di eventuali debiti del depositante nei confronti della banca sottoposta a LCA (se tali debiti risultano esigibili, per disposizioni di legge o per accordi contrattuali, alla data in cui si producono gli effetti del relativo provvedimento di liquidazione).

Nel caso in cui un depositante sia anche titolare presso la stessa Banca di giacenze riferibili alle attività della propria impresa individuale, esse si cumulano ai fini del calcolo del limite di protezione massimo pari a € 100.000.

Gli assegni circolari sono ammissibili al rimborso chiunque sia il portatore, il quale deve rivolgersi al liquidatore e così ottenere il rimborso dal FGD fino a € 100.000.

Quali informazioni ha diritto di ricevere il depositante ?


La banca mette gratuitamente a disposizione di tutti i clienti un documento contenente le informazioni generali necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela.

Il depositante ha diritto di ricevere il «Modulo standard per le informazioni da fornire ai depositanti», di cui all’Allegato 1 della Direttiva 2014/19/UE, che gli deve essere consegnato dalla banca, opportunamente compilato, in tempo utile prima che il contratto sia concluso o che sia vincolato da un’offerta. Tale modulo contiene le informazioni principali, utili al depositante per conoscere i limiti di protezione applicati ai depositi, le modalità del rimborso e i contatti/recapiti per eventuali approfondimenti.

Nelle comunicazioni periodiche alla clientela relative ai contratti di deposito (rendiconto/estratto conto periodico) ciascuna banca conferma che il deposito è ammesso al rimborso e, almeno una volta l’anno, fornisce al depositante una versione aggiornata del modulo richiamato.

In caso di fusione della propria banca con altra operante sul mercato (o operazioni similari), se un depositante detiene uno o più depositi ammessi al rimborso anche presso l’altra banca coinvolta nell’operazione di fusione, tutti i depositi in questione sono sommati per determinare il livello di protezione. Pertanto, nel caso di fusione tra la banca A e la banca B, se un depositante detiene presso la banca A un conto corrente con saldo 70.000 euro e presso la banca B un conto di deposito di 50.000 euro, per effetto del cumulo il depositante vanterà un credito di 120.000 euro; dunque per effetto della fusione il credito del depositante supererebbe il limite massimo di tutela dei 100.000 euro e, in caso di successiva liquidazione coatta della Banca, il cliente sarebbe rimborsato solo fino a tale importo. In tal caso, ferma restando la possibilità per il depositante di rimodulare d’intesa con la banca l’allocazione dei propri risparmi in base alle opportunità esistenti ed in modo coerente con il proprio profilo di rischio, al depositante stesso è concesso un termine di 3 mesi dalla data di efficacia della fusione per ritirare o trasferire l’eventuale quota dei propri depositi divenuta eccedente i 100.000 euro per effetto della fusione, presso un altro ente creditizio, senza incorrere in alcuna penalità e conservando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati.

Per ulteriori approfondimenti si invita a scaricare i  documenti presenti nella sezione "Riferimenti normativi" ed in particolare: